(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 50)
                              Art. 50. 
                  (Pubblico registro dei falliti). 
 
  Nella cancelleria  di  ciascun  tribunale  e'  tenuto  un  pubblico
registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati
falliti dallo stesso tribunale, nonche' di quelli dichiarati altrove,
se il luogo di nascita del fallito si trova  sotto  la  giurisdizione
del tribunale. 
  Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro  in
seguito a sentenza del tribunale. 
  Finche' l'iscrizione non e' cancellata, il fallito e' soggetto alle
incapacita' stabilite dalla legge. 
  Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del
ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro
dei  falliti  le  iscrizioni  previste  dal  presente  articolo  sono
eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.