Art. 86.
(Istituzione del servizio di pilotaggio).
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi,
dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e'
istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e
rappresentata dal capo pilota.