(Codice della navigazione-art. 86)
                              Art. 86. 
              (Istituzione del servizio di pilotaggio). 
 
  Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi,
dove e' riconosciuta la necessita' del  servizio  di  pilotaggio,  e'
istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti. 
 
  La  corporazione  ha  personalita'  giuridica,  ed  e'  diretta   e
rappresentata dal capo pilota.