Art. 87.
(Pilotaggio obbligatorio).
Nei luoghi dove ne e' riconosciuta l'opportunita', il pilotaggio
puo' essere reso obbligatorio con decreto reale.
Nei luoghi dove il pilotaggio e' facoltativo, il direttore
marittimo puo', per particolari esigenze, renderlo temporaneamente
obbligatorio.
Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano
i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.