(Codice della navigazione-art. 87)
                              Art. 87. 
                     (Pilotaggio obbligatorio). 
 
  Nei luoghi dove ne e' riconosciuta  l'opportunita',  il  pilotaggio
puo' essere reso obbligatorio con decreto reale. 
 
  Nei  luoghi  dove  il  pilotaggio  e'  facoltativo,  il   direttore
marittimo puo', per particolari  esigenze,  renderlo  temporaneamente
obbligatorio. 
 
  Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano
i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.