Art. 88.
(Vigilanza sulla corporazione dei piloti).
La corporazione dei piloti e' sottoposta alla vigilanza
dell'autorita' competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente
accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari
all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve
darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di
urgenza, gli opportuni provvedimenti.