(Codice della navigazione-art. 88)
                              Art. 88. 
             (Vigilanza sulla corporazione dei piloti). 
 
  La  corporazione  dei   piloti   e'   sottoposta   alla   vigilanza
dell'autorita' competente a norma del regolamento. 
 
  Il  comandante  del  porto,  in  particolare,  deve  periodicamente
accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari
all'espletamento del servizio, e,  in  caso  di  insufficienza,  deve
darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso  di
urgenza, gli opportuni provvedimenti.