(Codice della navigazione-art. 92)
                              Art. 92. 
                (Attribuzioni e obblighi del pilota). 
 
  Il pilota  suggerisce  la  rotta  e  assiste  il  comandante  nella
determinazione delle manovre necessarie per seguirla. 
 
  Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota  deve
prestare la sua opera fino a quando la nave sia  giunta  fuori  della
zona di cui all'articolo 87, o  sia  ormeggiata  nel  luogo  ad  essa
assegnato. 
 
  Nelle localita' dove il pilotaggio non e'  obbligatorio  il  pilota
deve prestare la sua  opera  fino  a  quando  ne  sia  richiesto  dal
comandante della nave.