(Codice della navigazione-art. 93)
                              Art. 93. 
                    (Responsabilita' del pilota). 
 
  Il  pilota  risponde  dei  danni  subiti  dalla  nave  durante   il
pilotaggio, quando venga provato che  tali  danni  sono  derivati  da
inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui  fornite  per  la
determinazione della rotta.