(Codice della navigazione-art. 95)
                              Art. 95. 
                    (Regolamenti di pilotaggio). 
 
  La disciplina  del  servizio  di  pilotaggio,  l'ordinamento  della
corporazione, le norme per la gestione della  corporazione  stessa  e
per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime  disciplinare  sono
stabiliti dal regolamento. 
 
  Le norme per l'esercizio  del  pilotaggio  in  ciascun  porto  sono
stabilite,  sentite  le  associazioni  sindacali   interessate,   dai
regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.