(Codice della navigazione-art. 96)
                              Art. 96. 
                (Marittimi abilitati al pilotaggio). 
 
  Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una
corporazione di piloti, il  comandante  del  porto  puo'  autorizzare
altri marittimi a esercitare il pilotaggio. 
 
  Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle
norme di questo capo, in quanto applicabili. Le  tariffe  relative  a
tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.