Art. 96.
(Marittimi abilitati al pilotaggio).
Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una
corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare
altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle
norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a
tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.