(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 67)
                              Art. 67. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 66) 

 
  L'elezione uninominale nel collegio  "Val  d'Aosta",  agli  effetti
dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre  1945,  n.  545,  e'
regolata  dalle  disposizioni  dei  precedenti  articoli,  in  quanto
applicabili, e con le modificazioni seguenti: 
    1) alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il riparto
stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge; 
    2)  la  candidatura   dev'essere   proposta   con   dichiarazione
sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e  non  piu'
di 200 elettori del collegio; 
    3) la dichiarazione di  candidatura  dev'essere  depositata,  non
piu' tardi delle ore 16 del  quarantacinquesimo  giorno  anteriore  a
quello  dell'elezione,  insieme  con  il  contrassegno   di   ciascun
candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta; 
    4) la votazione avviene con scheda stampata a cura del  Ministero
dell'interno, la quale  contiene  il  solo  contrassegno  di  ciascun
candidato, secondo il modello risultante dalla  tabella  F,  allegata
alla presente legge. 
  L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita  copiativa,
sul contrassegno del  candidato  da  lui  prescelto  o  comunque  sul
rettangolo che lo contiene. 
  Una scheda valida rappresenta un voto individuale.