Art. 67. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 66) L'elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge; 2) la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del collegio; 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, non piu' tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione avviene con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale contiene il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata alla presente legge. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque sul rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.