(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 59)
                              Art. 59. 
                  (Ordinanza di polizia marittima) 

 
  A norma  degli  articoli  30,  62  e  81  dal  codice  il  capo  di
circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e  di
mare territoriale della  sua  circoscrizione,  in  cui  sia  ritenuto
necessario,  regola  con  propria  ordinanza   pubblicata   nell'albo
dell'ufficio: 
    1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento  delle
navi dei galleggianti e degli idrovolanti; 
    2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti  di
accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al  carico  e  allo
scarico delle merci; 
    3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 
    4) il servizio delle zavorre; 
    5)  la  destinazione  di  determinate  zone   alla   costruzione,
all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e
all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 
    6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 
    7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei  catenari  e  degli  altri
mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 
    8) l'imbarco, lo sbarco e  la  custodia  delle  merci  di  natura
pericolosa; 
    9)  l'entrata  e  l'uscita  delle  navi   e   dei   galleggianti,
l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 
    10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la  sicurezza
dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei  porti  e
nelle altre zone comprese nella circoscrizione. 
  Il capo di  circondario,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito,
determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua
circoscrizione, in  cui  sia  ritenuto  necessario,  le  tariffe  dei
servizi.