Art. 59. (Ordinanza di polizia marittima) A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) il servizio delle zavorre; 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.