(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 60)
                              Art. 60. 
           (Concessione di esercizio di servizi portuali) 

 
  L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego  di  navi  e
galleggianti, indicati nell'articolo 66 del  codice,  e'  soggetto  a
concessione dell'autorita' marittima mercantile. 
  La concessione e' fatta nei modi  e  con  le  formalita'  stabilite
dagli articoli 5 a 39.