Art. 61. (Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attivita' nei porti) Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.