(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 61)
                              Art. 61. 
  (Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attivita' nei porti) 

 
  Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti e  in
genere   nell'ambito   del   demanio   marittimo,    se    sottoposte
all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68
del codice, sono munite di un certificato  d'iscrizione  conforme  al
modello approvato dal ministro per la marina mercantile.