(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 62)
                              Art. 62. 
                     (Preferenze negli accosti) 

 
  Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e  dei
galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo  salvo  che
trattisi di  navi  addette  a  speciali  servizi  o  che  trasportino
particolari carichi.