(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 63)
                              Art. 63. 
                     (Navi in attesa di accosto) 

 
  Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano gia'
conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar  fondo
in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita  delle  altre  navi  e
degli altri galleggianti, e attendere che  il  comandante  del  porto
designi il punto di ormeggio.