(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 64)
                              Art. 64. 
    (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) 

 
  Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare  nei
porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi  nel
luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare
di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi
e degli altri galleggianti. 
  In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone  che  sia
intensificata la vigilanza al fine di assicurare  la  libera  entrata
delle navi e dei galleggianti il porto.