(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 67)
                              Art. 67. 
                   (Ormeggi di punta o in andana) 

 
  Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto,
le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate  devono  di  regola
avere di prua due ancore in mare, e di poppa  cavi  in  numero  e  di
resistenza adeguati. Se  le  navi  sono  su  piu'  file,  quelle  non
ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi  sulle
navi retrostanti e due ancore in mare.