(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 68)
                              Art. 68. 
                   (Ripari degli scarichi esterni) 

 
  Le navi e i galleggianti all'ormeggio  o  in  movimento  nei  porti
devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico  di
acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano
proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.