(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 69)
                              Art. 69. 
                      (Rinforzo degli ormeggi) 

 
  Le navi  e  i  galleggianti,  in  caso  di  cattivo  tempo,  devono
rinforzare gli ormeggi e adottare tutte  le  precauzioni  necessarie;
essi sono inoltre obbligati a prendere le misure  che  il  comandante
del porto ritenga di imporre, restando in facolta' di quest'ultimo di
provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.