(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 70)
                              Art. 70. 
                      (Carenaggi con sbandata) 

 
  Le operazioni di carenaggio che  richiedono  lo  sbandamento  della
nave o  del  galleggiante  sono  eseguite  nel  luogo  stabilito  dal
comandante del porto, previa presentazione, da  parte  dell'armatore,
per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate  di  stazza
lorda, dell'attestazione  di  un  perito,  dalla  quale  risulti  che
l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo
necessario per lo sbandamento.