(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 73)
                              Art. 73. 
             (Mezzi di accesso dalle navi alle banchine) 

 
  Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati
alle   banchine   devono   curarne   la   sorveglianza   e    tenerli
convenientemente illuminati durante la notte.