(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 74)
                              Art. 74. 
                        (Sporgenze dal bordo) 

 
  Le navi e i galleggianti  devono  evitare  che  imbarcazioni,  gru,
scale, ponti da sbarco e  altre  attrezzature,  sporgano  dal  bordo,
intralcino il transito di altre navi e galleggianti o  danneggino  le
persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino  il  movimento
che si svolge sulle banchine.