(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 76)
                              Art. 76. 
            (Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo) 

 
  E' vietato di avvicinarsi alle navi  in  arrivo  prima  che  queste
abbiano ultimato le formalita' prescritte dalle leggi sanitarie.