(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 77)
                              Art. 77. 
                         (Rifiuti di bordo) 

 
  E' vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle  navi  e  dei
galleggianti, nonche' di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del
porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a  quella  stabilita
dal comandante del porto. 
  Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi  adibite  al
trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive  e
della coperta durante la permanenza in porto, ma  devono  effettuarlo
in mare aperto.