(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 78)
                              Art. 78. 
             (Trasporto di passeggeri con mezzi nautici) 

 
  Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo  del  circondario
puo'  riservare  il  trasporto  dei  passeggeri   alle   imbarcazioni
autorizzate a tale trasporto. 
  Qualora tale esclusivita' non sia  stata  attribuita  lo  sbarco  e
l'imbarco dei passeggeri puo'  dalle  navi  essere  eseguito  con  le
imbarcazioni di bordo.