(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 83)
Art. 83.
(Carico e scarico di merci accensibili)
Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di
carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i
fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.
Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente
accensibili durante le ore notturne sono sottoposte
all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute
con le modalita' prescritte dalla medesima autorita'.