(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 83)
                              Art. 83. 
               (Carico e scarico di merci accensibili) 

 
  Le navi che accostano alle zone  dove  si  compiono  operazioni  di
carico e di scarico di merci facilmente accensibili  devono  avere  i
fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille. 
  Le operazioni  di  carico  e  di  scarico  delle  merci  facilmente
accensibili    durante    le    ore    notturne    sono    sottoposte
all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere  compiute
con le modalita' prescritte dalla medesima autorita'.