(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 84)
                              Art. 84. 
                  (Deposito di merci infiammabili) 

 
  Le merci facilmente infiammabili non  possono  rimanere  depositate
nelle zone portuali durante  la  notte  ammenoche'  il  deposito  non
avvenga in localita' a quest'uso specialmente destinata. 
  Qualora per circostanze di assoluta necessita'  le  merci  predette
debbano rimanere  durante  la  notte  in  tali  zone,  o  su  navi  o
galleggianti, i proprietari e le persone che  le  hanno  in  consegna
devono curarne la sorveglianza.