(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 85)
                              Art. 85. 
                       (Servizi di vigilanza) 

 
  Il comandante del porto puo'  disporre  servizi  di  vigilanza,  da
eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di  necessita',
a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a
bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose. 
  Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.