(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 86)
                              Art. 86. 
                       (Fuochi e lumi a bordo) 

 
  Alle navi in armamento e' consentito  di  accendere  fuoco  o  lumi
purche' il fuoco sia contenuto in appositi  locali  e  sia  sotto  la
continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in
fanali. 
  E' vietato accendere fuoco sulle navi  in  disarmo,  le  quali  non
abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza. 
  Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco  non  puo'
essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del  porto,  il
quale stabilisce luogo e l'ora per tali  operazioni  e  prescrive  le
precauzioni da adottare.