(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 87)
                              Art. 87. 
                        (Incendio nei porti) 

 
  In caso di incendio nei  porti  o  nelle  localita'  adiacenti,  il
comandante del porto prende gli opportuni  provvedimenti  ai  termini
anche delle leggi speciali  sulla  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi. 
  I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli
equipaggi  a  bordo  e  tenersi  pronti   a   eseguire   le   manovre
eventualmente ordinate dal comandante del porto. 
  Se l'incendio avviene a bordo di  una  nave,  il  comandante  della
stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando
frattanto le necessarie mi sure. 
  Il comandante del porto puo'  disporre  l'impiego  di  persone  che
lavorano  nel  porto  e  delle  navi  e  dei  mezzi  che  si  trovano
nell'ambito  portuale  per  provvedere  alle  necessita'  determinate
dall'incendio.