(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 88)
                              Art. 88. 
                    (Uso della fiamma ossidrica) 

 
  L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a  bordo
di navi e di galleggianti, anche  in  demolizione,  e'  regolato  dal
comandante del porto che provvede a stabilire le norme  tecniche  per
prevenire gli incendi. A tale  fine  il  comandante  del  porto  puo'
avvalersi, a spese della nave  o  del  galleggiante,  dell'operai  di
tecnici.