Art. 88. (Uso della fiamma ossidrica) L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, e' regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto puo' avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.