Art. 89. (Rimozione di materiali sommersi) La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.