(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 89)
                              Art. 89. 
                  (Rimozione di materiali sommersi) 

 
  La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui
all'articolo 72 del  codice  deve  essere  iniziata  e  ultimata  nei
termini fissati  dal  comandante  del  porto,  ovvero,  in  mancanza,
compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. 
  I termini predetti sono comunicati  agli  interessati  nelle  forme
stabilite dall'articolo seguente.