Art. 90. (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi) L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, e' dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione e' fissato dall'autorita' marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Se non e' noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine e' comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non e' noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso e' comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere. Se si tratta di nave e di aeromobile stranieri, l'avviso e' comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile e' iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalita', rispettivamente al ministero della marina mercantile e al ministero della difesa-aeronautica. Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, e' sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione e' data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.