(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 91)
                              Art. 91. 
                  (Rimozione da parte dei privati) 

 
  Nel caso di rimozione di  navi,  di  galleggianti  o  di  materiali
sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi  rimangono  in
custodia   dell'autorita'    marittima    mercantile    a    garanzia
dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione.  I  proprietari
non possono  ritirare  le  cose  rimosse  se  non  al  termine  delle
operazioni, ovvero prestando idonea cauzione. 
  All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese  di
custodia. L'autorita' che procede alla consegna  ne  redige  processo
verbale, facendo constare  in  maniera  specifica  l'avvenuta  totale
rimozione e il  pagamento  delle  spese  di  custodia.  Del  processo
verbale e' rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta. 
  L'autorita' marittima mercantile non procede  alla  consegna  degli
oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di  aver  corrisposto
gli eventuali diritti doganali.