Art. 92. (Rimozione d'ufficio) Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 72 e dal secondo comma dell'articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, di aeroinobili o di materiali sommersi provvede d'ufficio l'autorita' marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprieta' dello Stato. Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente: a) l'indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi; b) la descrizione degli oggetti medesimi; c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l'assistenza di un perito. Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se e' intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale, se questa e' interessata, e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato. Per la vendita degli oggetti rimossi l'autorita' marittima mercantile procede nei casi d'urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta, constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari. L'autorita' marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l'acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali. Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del codice, l'autorita' che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notizia ai proprietari nelle forme stabilite dall'articolo 90 del presente regolamento.