(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 92)
                              Art. 92. 
                        (Rimozione d'ufficio) 

 
  Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 72 e dal  secondo
comma dell'articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi,  di
galleggianti,  di  aeroinobili  o  di  materiali  sommersi   provvede
d'ufficio l'autorita' marittima  mercantile,  le  cose  da  rimuovere
passano in proprieta' dello Stato. 
  Al  termine  delle  operazioni  viene  compilato  processo  verbale
contenente: 
    a) l'indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi;
b) la descrizione degli oggetti medesimi; 
    c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun  gruppo  di  oggetti
della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui  si  trovano,
con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale,  se
questa sia interessata, e, quando occorra,  con  l'assistenza  di  un
perito. 
  Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se e'  intervenuto,
dal  funzionario  dell'amministrazione   doganale,   se   questa   e'
interessata,  e  dall'autorita'  marittima  mercantile  che   lo   ha
compilato. 
  Per  la  vendita  degli  oggetti  rimossi   l'autorita'   marittima
mercantile procede  nei  casi  d'urgenza  a  trattativa  privata.  La
vendita viene fatta, constare  con  processo  verbale,  indicando  il
prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la  differenza  a
carico dei proprietari. 
  L'autorita' marittima  non  procede  alla  consegna  degli  oggetti
rimossi  se  l'acquirente  non  dimostra  di  aver  corrisposto   gli
eventuali diritti doganali. 
  Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore
alle  trecento  tonnellate  deve   farsi   specifica   menzione   del
tonnellaggio. 
  Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo  73  del  codice,
l'autorita' che ha proceduto alla rimozione  provvede  alla  custodia
delle cose  rimosse,  dandone  notizia  ai  proprietari  nelle  forme
stabilite dall'articolo 90 del presente regolamento.