(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 93)
                              Art. 93. 
                 (Informazioni in caso di sinistro) 

 
  Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorita' marittima
mercantile deve immediatamente informare del  sinistro  il  ministero
della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorita' militare
marittima competente per territorio,  l'ufficio  compartimentale  dai
quali  dipende  e,  se  il  sinistro  riguarda  una  nave  nazionale,
l'ufficio di iscrizione di questa. 
  L'autorita' consolare deve  informare  il  ministero  della  marina
mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave. 
  Nel caso previsto dal secondo comma  dell'articolo  69  del  codice
l'autorita' comunale deve dare immediato avviso del  sinistro  e  dei
primi provvedimenti adottati all'autorita' marittima mercantile  piu'
vicina.