(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 94)
                              Art. 94. 
              (Processo verbale di perdita della nave) 

 
  In caso di  perdita  della  nave,  dovunque  avvenuta,  l'autorita'
marittima mercantile o consolare redige processo  verbale  nel  quale
deve indicare: 
    a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione,  la  stazza  della
nave e il nome del proprietario; 
    b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola  del
comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei
passeggeri; 
    c) la provenienza della nave; 
    d) le  generalita'  e  il  domicilio  delle  persone  perite  con
l'indicazione del numero di matricola e  dell'ufficio  di  iscrizione
per i componenti dell'equipaggio; 
    e) la qualita' e la quantita' del carico; 
    f) le cose salvate; 
    g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti; 
    h) la societa' assicuratrice della nave e del carico; 
    i) la causa accertata o presunta del sinistro. 
  Il processo  verbale  e'  sottoscritto  da  quattro  delle  persone
salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da  altre  persone  che
abbiano  assistito  al  fatto,  e  dall'autorita'  marittima  che  ha
compilato il verbale.