Art. 94. (Processo verbale di perdita della nave) In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorita' marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare: a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario; b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri; c) la provenienza della nave; d) le generalita' e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio; e) la qualita' e la quantita' del carico; f) le cose salvate; g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti; h) la societa' assicuratrice della nave e del carico; i) la causa accertata o presunta del sinistro. Il processo verbale e' sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorita' marittima che ha compilato il verbale.