(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 95)
                              Art. 95. 
                   (Ritiro dei documenti di bordo) 

 
  Se la nave non e'  in  condizione  di  riprendere  la  navigazione,
l'autorita' marittima mercantile o consolare ritira  i  documenti  di
bordo.