(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 96)
                              Art. 96. 
     Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo) 

 
  Se il processo verbale della perdita non e' compilato da un ufficio
di compartimento, l'autorita' marittima mercantile lo trasmette,  con
i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento. 
  Se la nave non e' iscritta nel compartimento marittimo, il capo  di
questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai
documenti di bordo, all'ufficio di iscrizione della nave. 
  L'autorita' consolare trasmette il processo verbale e  i  documenti
di bordo al ministero della marina mercantile.