(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 65)
                              Art. 65. 
                 (L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. B). 

 
  Nel  settore  dell'agricoltura  gli   assegni   familiari   vengono
corrisposti: 
    1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per  i
compartecipanti collettivi in ragione  di  26  giornate  per  ciascun
mese; 
    2) per gli obbligati o braccianti fissi  in  ragione  del  numero
annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate; 
    3)  per  gli  avventizi  o  giornalieri  di  campagna  e  per   i
compartecipanti individuali in ragione del numero delle  giornate  di
occupazione  accertate  per  ciascun  lavoratore,   o   allo   stesso
attribuite in  base  alla  sua  appartenenza  ad  una  delle  quattro
sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed  eccezionali,
di cui  alle  lettere  e),  d),  e),  f),  dell'art.  3  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  9  aprile  1946,  n.  212,  secondo  le
deliberazioni  adottate  dalla   Commissione   provinciale   prevista
dall'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.