(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 66)
                              Art. 66. 
            (Art. 2 D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670). 

 
  Ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si  applicano  le  norme
sui contributi unificati di cui al regio  decreto-legge  28  novembre
1938, n. 2138, convertito nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e
successive modificazioni e integrazioni, gli assegni  familiari  sono
annualmente erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale: 
    a) per i salariati fissi, obbligati e categorie  assimilabili  in
quattro rate trimestrali uguali; 
    b) per gli avventizi e giornalieri  di  campagna  nei  primi  tre
trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno
precedente e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla
differenza tra gli assegni familiari liquidati a  titolo  di  acconti
nei precedenti trimestri e quelli spettanti  in  base  al  numero  di
giornate attribuite per l'anno.