(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 67)
                              Art. 67. 

 
  Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole,  al  personale  che
risulti occupato in attivita' agrarie  ed  in  lavorazioni  connesse,
complementari od accessorie pur le quali non si applichi la procedura
stabilita per il  versamento  dei  contributi  dai  provvedimenti  di
attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonche'
al personale dipendente da datori  di  lavoro  aggregati  al  settore
della agricoltura della Cassa unica  per  gli  assegni  familiari  ai
sensi degli articoli 34 e 81 del presente testo  unico,  gli  assegni
familiari sono corrisposti secondo le  norme  di  cui  agli  articoli
seguenti.