(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 68)
                              Art. 68. 
               (Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare  alla   sede   provinciale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci
giorni di ciascun mese, in apposito  modulo  stabilito  dall'Istituto
stesso, le generalita' dei lavoratori occupati nel  mese  precedente,
la loro qualifica, il numero delle persone a  carico  risultanti  dai
documenti e dalle denuncie di cui agli articoli 38 e 39, le  giornate
di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica  di  impiegati,  la
retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi  dei  versamenti
di cui all'articolo seguente e tutte le  indicazioni  necessarie  per
assicurare il pagamento dei  contributi  e  la  corresponsione  degli
assegni. 
  Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli
assegni ove non siano gia' stati trasmessi all'Istituto da precedenti
datori di lavoro.