(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 69)
                              Art. 69. 
               (Art. 48 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Sulla base delle denuncie e dei  documenti  inviatigli,  l'Istituto
nazionale della previdenza  sociale  provvede  all'accertamento,  per
ciascun   lavoratore,   dell'esistenza   dei   requisiti   per'    la
corresponsione degli assegni  familiari,  alla  determinazione  della
somma  dovuta  per   tale   titolo   in   rapporto   alla   qualifica
professionale, al numero delle persone a  carico  ed  al  periodo  di
occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a  mezzo
degli  enti  della  cui  collaborazione  intende  avvalersi  a  norma
dell'art. 48.