(Trattato-art. 26)
                               Art. 26 
 
  1.  Quando  delle  cognizioni  oggetto  di  brevetti,  domande   di
brevetto, titoli di protezione  temporanea,  modelli  di  utilita'  o
domande  di  modello  di  utilita',  sono  sottoposte  a  vincolo  di
segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24  e  25,
gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono
rifiutare l'autorizzazione  al  deposito  di  domande  corrispondenti
negli altri Stati membri. 
  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire  la
segretezza di tali titoli e domande, secondo  la  procedura  prevista
dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 
  2. Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente
all'art. 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno  degli
Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il  consenso,  in
mancanza  di  presa  di  posizione  di  questi  Stati,  si  considera
acquisito  allo  spirare  di  un  termine  di  sei  mesi  dalla  data
dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati  membri  da
parte della Commissione.