(Trattato-art. 27)
                               Art. 27 
 
  L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in  conseguenza
del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla  difesa,
e' regolato dalle  disposizioni  legislative  nazionali  degli  Stati
membri,  e  incombe  allo  Stato  che  ha  richiesto  il  vincolo  di
segretezza ovvero che ha provocato l'inasprimento o il  prolungamento
del vincolo stesso, sia il  divieto  di  deposito  all'esterno  della
Comunita'. 
  Qualora piu' Stati membri abbiano provocato, sia  l'inasprimento  o
il prolungamento  del  vincolo  di  segretezza,  sia  il  divieto  di
deposito all'esterno della Comunita', essi sono tenuti  in  solido  a
riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta. 
  La Comunita' non puo'  pretendere  alcun  indennizzo  a  mente  del
presente articolo.