Art. 33. Adempimenti topografici. Le delimitazioni del territorio comunale in frazioni geografiche e le suddivisioni di queste in sezioni di censimento, stabilite in occasione del censimento generale della popolazione ed approvate dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento generale della popolazione. La cartografia concernente le predette ripartizioni, di regola, viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esiste, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei Comuni nei quali non esiste un ufficio topografico od ecografico organicamente distinto, la cartografia predetta viene custodita a cura dell'ufficio di anagrafe.