(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 33)
                              Art. 33. 
                      Adempimenti topografici. 

 
  Le delimitazioni del territorio comunale in frazioni geografiche  e
le suddivisioni di queste in  sezioni  di  censimento,  stabilite  in
occasione del censimento  generale  della  popolazione  ed  approvate
dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate  sino
al successivo censimento generale della popolazione. 
  La cartografia concernente le  predette  ripartizioni,  di  regola,
viene conservata presso  l'ufficio  statistica,  ove  esiste,  ovvero
presso l'ufficio topografico od ecografico; nei Comuni nei quali  non
esiste un ufficio topografico od ecografico  organicamente  distinto,
la cartografia  predetta  viene  custodita  a  cura  dell'ufficio  di
anagrafe.