Art. 34. Aggiornamento del piano topografico. A cura degli uffici di cui all'articolo precedente, deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento. In detta copia, ferme restando le delimitazioni territoriali, devono essere riportate le mutazioni concernenti le localita' abitate. Al fine di rappresentare graficamente le principali mutazioni, con particolare riguardo a quelle dipendenti dallo sviluppo dell'attivita' edilizia, da nuove opere pubbliche e simili, demolizioni e simili, possono essere utilizzati opportuni ingrandimenti.