(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 34)
                              Art. 34. 
                Aggiornamento del piano topografico. 

 
  A cura degli uffici di cui  all'articolo  precedente,  deve  essere
formata una  copia  del  piano  topografico  stabilito  in  occasione
dell'ultimo censimento. 
  In detta  copia,  ferme  restando  le  delimitazioni  territoriali,
devono  essere  riportate  le  mutazioni  concernenti  le   localita'
abitate.  Al  fine  di  rappresentare  graficamente   le   principali
mutazioni,  con  particolare  riguardo  a  quelle  dipendenti   dallo
sviluppo dell'attivita' edilizia, da nuove opere pubbliche e  simili,
demolizioni   e   simili,   possono   essere   utilizzati   opportuni
ingrandimenti.