(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 36)
                              Art. 36. 
                       Adempimenti ecografici. 

 
  Ogni  area  di  circolazione  deve  avere  una   propria   distinta
denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. 
  Costituisce area di circolazione  ogni  spazio  (piazza,  piazzale,
via, viale, vicolo, largo, colle  e  simili)  del  suolo  pubblico  o
aperto al pubblico destinato alla viabilita'. 
  L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme  di
cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito  nella
legge 17 aprile. 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188.