Art. 36. Adempimenti ecografici. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, colle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita'. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile. 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188.