(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 37)
                              Art. 37. 
                         Numerazione civica. 

 
  Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione  all'interno
dei  fabbricati  di  qualsiasi  genere  devono  essere  provvisti  di
appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. 
  L'obbligo  della  numerazione  si  estende  anche  internamente  ai
fabbricati per gli  accessi  che  immettono  nelle  abitazioni  o  in
ambienti  destinati   all'esercizio   di   attivita'   professionali,
commerciali e simili. 
  La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve  essere
effettuata in conformita' alle norme stabilite dall'Istituto centrale
di statistica in  occasione  dell'ultimo  censimento  generale  della
popolazione e alle successive eventuali determinazioni  dell'Istituto
stesso.