Art. 38. Obblighi dei proprietari di fabbricati Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. A costruzione ultimata e comunque prima che possano essere immesse persone nel fabbricato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilita', trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilita', se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso. La domanda deve essere presentata mediante modello con forme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.