(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 38)
                              Art. 38. 
               Obblighi dei proprietari di fabbricati 

 
  Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiuti
non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 
  A costruzione ultimata e comunque prima che possano essere  immesse
persone nel fabbricato, il proprietario  deve  presentare  al  Comune
apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia
il permesso  di  abitabilita',  trattasi  di  fabbricato  ad  uso  di
abitazione, ovvero di agibilita', se trattasi di fabbricato destinato
ad altro uso. 
  La domanda  deve  essere  presentata  mediante  modello  con  forme
all'apposito  esemplare   predisposto   dall'Istituto   centrale   di
statistica.